Articolo 18 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, soci) deve essere assicurata una
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla attività dell’associazione con particolare
riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale,
devono esser emessi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti
dovrà farsi carico delle relative spese.