L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di sindaci, in numero massimo di tre,
cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’associazione, la
corrispondenza della cassa e della banca, la regolarità contabile, il rispetto della legge.
Le deliberazioni del Collegio vengono trascritte nel Libro delle adunanze e delibere del Collegio dei
sindaci.