Articolo 13 – Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali restano in carica per tre esercizi sociali sino alla data di approvazione del
rendiconto economico finanziario del terzo esercizio da parte dell’Assemblea e possono essere
riconfermate.
2. Le sostituzioni delle cariche elettive, resesi necessarie nel corso del triennio, hanno la stessa scadenza
prevista per il Consiglio Direttivo in cui il componente sostituito era stato eletto.