Articolo 15 – Quota sociale

1. La quota associativa, pagata da tutti i soci, scade il 31 dicembre di ogni anno indipendentemente dalla
data di versamento.
2. La quota associativa è annualmente determinata dal Consiglio direttivo; deve essere versata in una
unica rata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento e non è restituibile in caso di recesso o di perdita
della qualità di socio.
3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi non sono elettori e non possono
essere eletti alle cariche sociali.