Articolo 16 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere redatto, a cura
del Consiglio, il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
2. Il (rendiconto) consuntivo dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale.