Articolo 4 – Soci

1. Il numero dei soci è illimitato.
Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello
statuto, che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano a dedicare una parte del loro tempo
per il loro raggiungimento.
2. Sono “Soci fondatori” quelli che sottoscrivono il presente statuto. Essi Hanno diritto di voto e sono
eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio ha carattere di perpetuità e non è soggetta ad
iscrizione annuale ma solo al pagamento della quota sociale.
Sono “Soci ordinari” quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio
direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di socio è subordinata
all’iscrizione e al pagamento annuale della quota sociale.
3. I soci svolgono l’attività per l’associazione principalmente in forma gratuita e volontaria.
4. Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare domanda al Consiglio direttivo impegnandosi ad
attenersi al presente statuto e impegnandosi ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate
dall’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo. Al nuovo socio verrà
rilasciata la tessera sociale dopo il versamento della quota associativa annuale.
5. Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
– dimissioni volontarie con comunicazione scritta;
– non aver effettuato il versamento della quota associativa entro la fine di gennaio dell’anno di
riferimento;
– decesso;
– indegnità deliberata dal Consiglio direttivo per inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi
che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.
I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere la
restituzione delle quote e dei contributi versati né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.