Articolo 8 – Consiglio

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un numero dispari compreso fra
tre e un massimo di sette componenti. I componenti del Consiglio restano in carica per tre esercizi sociali
sino alla data di approvazione del rendiconto economico finanziario del terzo esercizio da parte
dell’Assemblea. I componenti del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio può durante le sue sedute
avvalersi del parere consultivo di esperti.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando vi sia materia su cui deliberare. Il Consiglio si convoca
almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario da presentare
all’Assemblea entro marzo.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno, almeno 10 giorni
prima della data fissata (con comunicazione tramite posta elettronica e raccomandata postale o a mano).
Il Consiglio viene convocato presso la sede dell’Associazione o in qualsiasi altra sede situata in provincia
di Bologna.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo del Consiglio; in tal caso il Presidente
deve provvedere, con le modalità di cui al comma 2, alla convocazione entro 10 giorni dalla richiesta e la
riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.
5. Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio
direttivo composto solo da tre componenti è regolarmente costituito dalla presenza di due di essi.
6. I verbali sono redatti dal segretario.
7. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. In caso di
parità di voti la proposta di delibera è rigettata.
8. Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’assemblea e di
promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
In particolare il Consiglio ha i seguenti compiti:
– eleggere il Presidente;
– nominare fra i suoi componenti il vice presidente, il segretario e il tesoriere;
– fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione predisponendo gli eventuali regolamenti interni;
– approvare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
– redigere il rendiconto economico-finanziario;
– può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di
lavoro lo studio di problemi specifici.
– nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita
dell’Associazione;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale
approvato dall’Assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
– ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per
motivi di necessità e di urgenza;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione sia ordinaria che straordinaria
dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, compresa la determinazione della quota
associativa annuale.
9. Se vengono a mancare uno o più consiglieri per dimissioni o per assenze ingiustificate per almeno due
volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima
elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. Tali nuovi consiglieri rimangono in carica
fino allo scadere dell’intero Consiglio. Qualora ciò non fosse possibile e permane in carica la maggioranza
del Consiglio, l’elezione del nuovo/i componente/i avviene nella prima seduta utile dell’Assemblea.
Comunque se viene meno la maggioranza dei consiglieri in carica il Presidente deve convocare
l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio entro 20 giorni.
10. La riunione è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza dal vice
presidente o in assenza di quest’ultimo da altro componente del Consiglio più anziano per partecipazione
all’associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell’associazione o in caso di sua
assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.